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Allegato "A" all'atto del notaio Alessandro Serioli n. 52.210 di repertorio e n. 22.209 di raccolta

Statuto della "FONDAZIONE D’OROTEA - Ente del Terzo Settore"

  • 1) È costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE D’OROTEA - Ente del Terzo Settore", in forma abbreviata "D’OROTEA ETS".
  • 2) La Fondazione ha sede legale in ha sede in Borno (BS).
  • 3) La fondazione viene istituita con lo scopo di onorare la memoria di Dorotea Giglio affinché la sua gioia di vivere, la sua serenità e il suo immenso sorriso non vadano mai perduti. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale. Gli scopi potranno essere perseguiti tramite redazione di progetti ad hoc ovvero supporto economico a progetti di terze parti non profit.
  • 4) Il patrimonio della Fondazione è suddiviso in due categorie principali: il fondo di dotazione e il fondo di gestione. Il fondo di dotazione comprende le contribuzioni iniziali dei fondatori, le donazioni di beni o denaro destinate a questo fondo e le rendite non utilizzate, che possono accrescere il patrimonio. Questo fondo può ricevere anche contributi specifici da enti pubblici come l'Unione Europea, lo Stato o enti locali. Il fondo di gestione include le rendite e i proventi derivanti dalle attività della Fondazione, donazioni e lasciti non destinati al fondo di dotazione, e contributi da enti pubblici e privati, oltre ai beni mobili e immobili acquisiti e ai ricavi delle attività istituzionali e strumentali. Entrambi i fondi sono utilizzati per raggiungere gli scopi statutari e per il funzionamento della Fondazione. Il consiglio di amministrazione può decidere di non accettare donazioni o lasciti se ciò potrebbe compromettere l'equilibrio finanziario della Fondazione.
  • 5) L’esercizio finanziario della Fondazione va dal 1° luglio al 30 giugno. Il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 maggio, e il bilancio consuntivo entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Gli avanzi ricostituiscono il fondo di dotazione, e solo il residuo può essere usato per le attività. La Fondazione non può distribuire utili e deve impiegare le risorse per scopi civici e sociali. Se il patrimonio minimo scende di oltre un terzo, l’amministrazione deve intervenire o considerare misure come trasformazione, fusione o scioglimento. Deve mantenere trasparenza nella raccolta di fondi.
  • 6) I membri della Fondazione si suddividono in Fondatori e Partecipanti e hanno il diritto di esaminare i libri sociali con una richiesta scritta all'organo di amministrazione con almeno cinque giorni di preavviso. L'esame deve avvenire presso la sede della Fondazione durante gli orari d'ufficio, alla presenza di un componente dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo. I membri possono essere assistiti da un professionista di loro fiducia, che deve firmare un impegno di riservatezza. È vietato diffondere dati tratti dai libri sociali e fare copie dei documenti.
  • 7) Sono Fondatori le persone fisiche e giuridiche indicate come tali nell'atto costitutivo.
  • 8) I Partecipanti ordinari della Fondazione sono persone fisiche o giuridiche che sostengono la Fondazione con contributi economici, beni o servizi, e devono rispettare specifici requisiti di buona condotta e assenza di condanne penali significative. Le persone giuridiche devono soddisfare questi requisiti attraverso i loro legali rappresentanti e amministratori. I Partecipanti onorari sono persone fisiche che, per particolari esperienze di vita condivise con Dorotea Giglio possano concretamente contribuire con le loro idee, presenza ed attività al raggiungimento degli scopi della Fondazione. Per diventare Partecipante, è necessario presentare una domanda scritta all'Organo di Amministrazione, che valuta e comunica l'ammissione. In caso di rigetto, è possibile richiedere una revisione da parte del Consiglio di Indirizzo. I Partecipanti hanno diritto di voto e partecipazione alle assemblee, di essere informati sulle attività, di esaminare i libri sociali, e di segnalare irregolarità all'organo di controllo. Devono contribuire al fondo di dotazione e rispettare lo statuto e i regolamenti della Fondazione. La Fondazione può anche ottenere prestiti dai partecipanti, senza interessi.
  • 9) I Volontari della Fondazione offrono gratuitamente il loro tempo e le loro capacità per il bene comune, senza fini di lucro. Possono ricevere solo il rimborso delle spese documentate, entro limiti stabiliti dalla Fondazione, e non possono avere rapporti di lavoro retribuiti con essa. Per diventare volontario, è necessaria una domanda scritta all'Organo di Amministrazione.
  • 10) La qualità di partecipante alla fondazione si perde per decadenza, recesso, esclusione o morte. Chi perde tale status non può recuperare i contributi versati né vantare diritti sul patrimonio. La decadenza avviene se non si rispettano gli impegni; per enti e persone giuridiche anche in caso di estinzione, liquidazione o fallimento. Il recesso è possibile con 120 giorni di preavviso, sei mesi per i fondatori. L'esclusione è decisa per gravi motivi e notificata al partecipante, che può opporsi entro sei mesi. Alla morte la qualità di partecipante non si trasmette.
  • 11) Gli organi della Fondazione sono: il Consiglio d'Indirizzo, l'Assemblea di Partecipazione, l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (Sindaco Unico) e il Revisore legale dei Conti. Gli uffici della Fondazione, se nominati, includono il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.
  • 12) Il Consiglio d'Indirizzo, composto dai Fondatori, approva gli obiettivi e i programmi della Fondazione proposti dall'Organo di Amministrazione e verifica i risultati della gestione. Approva il bilancio d'esercizio e sociale, i regolamenti, nomina e revoca i membri dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Revisore legale dei Conti, e delibera su modifiche statutarie, scioglimento o trasformazione della Fondazione. Convocato dal Presidente o dall'Amministratore Unico, il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per approvare il bilancio. Può essere convocato anche fuori dal Comune, purché in uno Stato UE.
  • 13) Il Consiglio d'Indirizzo è valido in prima convocazione con la presenza di due terzi dei membri, e in seconda convocazione con qualunque numero di presenti. Ogni Fondatore ha un voto, e le decisioni sono prese a maggioranza. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere più anziano. Il Consiglio nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori. Il verbale deve essere redatto rapidamente, firmato dal presidente e dal segretario, e deve includere data, partecipanti, modalità di voto e risultati. Le riunioni possono avvenire con collegamenti audio o video, purché i partecipanti siano identificabili e possano intervenire. Il voto può essere espresso per corrispondenza o PEC, e le schede devono arrivare in tempo utile.
  • 14) L'Assemblea di Partecipazione, composta da tutti i Partecipanti, si riunisce almeno una volta l'anno, nomina un membro del Consiglio di Amministrazione e offre pareri su attività e obiettivi della Fondazione. Viene convocata dal Presidente o dall'Amministratore Unico con almeno dieci giorni di preavviso. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano. Il verbale delle riunioni è firmato dal presidente e dal segretario.
  • 15) L'Assemblea di Partecipazione è valida in prima convocazione con la maggioranza dei Partecipanti, mentre in seconda convocazione è valida indipendentemente dal numero dei presenti. Ogni Partecipante ha un voto e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
  • 16) Ai sensi dell'art. 24, comma 3, d.lgs. n. 117/2017, ogni partecipante alla fondazione può farsi rappresentare in assemblea da un altro partecipante tramite delega scritta, che viene conservata dalla fondazione. La delega può valere per più assemblee, ma non può essere rilasciata in bianco e può essere revocata. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi è espressamente indicato nella delega. Un partecipante può rappresentare al massimo tre altri partecipanti, ma la rappresentanza non può essere data a dipendenti o membri degli organi della fondazione.
  • 17) La fondazione può essere amministrata da un amministratore unico, da un consiglio di amministrazione con due o più membri, o da amministratori con poteri congiunti o disgiunti. L'Organo di Amministrazione gestisce l'amministrazione ordinaria e straordinaria, approva richieste, predispone programmi e bilanci, e delibera su eredità e donazioni. Gli amministratori restano in carica a tempo indeterminato, sono rieleggibili e cessano per revoca, rinuncia, morte o interdizione. In caso di rinuncia o vacanze, si provvede alla sostituzione secondo le regole statutarie o tramite il RUNTS.
  • 18) L'Organo di Amministrazione gestisce la fondazione con pieni poteri, sia ordinari che straordinari, e può compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dallo statuto, nonché quelli ritenuti necessari per raggiungere gli scopi della fondazione.
  • 19) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 membri, incluso il Presidente, e viene nominato dal Consiglio di Indirizzo, con la maggioranza scelta tra i membri della Fondazione. Un membro può essere dichiarato decaduto dopo tre assenze ingiustificate e può essere revocato da chi lo ha nominato. Le sostituzioni avvengono secondo le stesse modalità della nomina iniziale e i nuovi membri restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più membri. Le riunioni sono convocate dal Presidente o su richiesta di un terzo dei membri, con preavviso di almeno 10 giorni. In caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a 3 giorni. Il Consiglio è valido con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Può riunirsi anche tramite telecomunicazione, purché tutti i partecipanti possano essere identificati e partecipare in tempo reale. Le riunioni sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente o, in loro assenza, dal consigliere più anziano.
  • 20) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nominato dal Consiglio d'Indirizzo tra i membri del Consiglio di Amministrazione, rappresenta legalmente l'ente e può agire in giudizio e davanti ad autorità amministrative, nominando avvocati. Si occupa anche delle relazioni con enti e istituzioni per promuovere la Fondazione. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente tra i suoi membri, con funzione esclusivamente vicaria, per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, senza compenso aggiuntivo.
  • 21) All'organo di Amministrazione non spetta alcun compenso per l'attività svolta, che dovrà considerarsi gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.
  • 22) L’amministratore unico rappresenta la fondazione. Con un consiglio di amministrazione, la rappresentanza spetta al presidente, e in sua assenza al vice presidente. Con più amministratori, la rappresentanza è congiunta o disgiunta secondo la nomina. Anche direttori e procuratori possono rappresentare la fondazione nei limiti dei loro poteri. Le limitazioni alla rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel RUNTS.
  • 23) Gli amministratori e i direttori generali rispondono alla fondazione, ai creditori sociali e ai terzi secondo le norme degli articoli 2392 e seguenti del codice civile, come previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 117/2017.
  • 24) L'Organo di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, scelto tra i Fondatori, che resta in carica fino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato. Il Direttore Generale gestisce gli uffici e servizi della Fondazione, attua le disposizioni del Presidente o dell’Amministratore Unico, e può avere poteri di firma e rappresentanza. Svolge anche le funzioni di Tesoriere e si occupa della gestione economica dell'Ente.
  • 25) Ai sensi dell'art. 30 d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve nominare un organo di controllo, che può essere monocratico o collegiale. La nomina avviene all'unanimità da parte dei fondatori. Nel caso di un collegio sindacale, esso è composto da tre membri effettivi e due supplenti, tutti con requisiti specifici previsti dalla legge. I membri dell'organo di controllo restano in carica per tre anni e possono essere rieletti. L'organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione, e può svolgere la revisione legale dei conti se necessario. Deve anche monitorare il rispetto delle finalità civiche e sociali della fondazione e attestare la conformità del bilancio sociale. I suoi componenti hanno il diritto di ispezionare e controllare le operazioni della fondazione e devono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. Infine, rispondono ai sensi degli artt. 2393 e seguenti del codice civile per eventuali irregolarità.
  • 26) Salvo quanto previsto dall'art. 26, nei casi indicati dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti della fondazione è effettuata da uno o più revisori, persone fisiche o società di revisione, iscritti al Registro presso il Ministero dell'Economia. La nomina del revisore legale dei conti è fatta all'unanimità dai fondatori e, se è nominato un collegio dei revisori, esso è composto da tre membri. Il revisore legale dei conti rimane in carica per tre esercizi e può essere rieletto. I revisori controllano l'amministrazione della fondazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto, e verificano la regolarità della gestione contabile. Redigono relazioni sulla situazione patrimoniale e possono partecipare alle riunioni del consiglio direttivo. Rispondono ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010 e possono agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ.
  • 27) La fondazione si estingue quando il suo scopo è raggiunto o diventa impossibile, come previsto dall'art. 28, comma 1, cod. civ. L'estinzione è accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017. In caso di estinzione, il patrimonio sarà devoluto ad enti con finalità analoghe del Terzo Settore, su delibera del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà i liquidatori e ne definirà i poteri, previa approvazione dell’Ufficio di cui all’art. 45 del Codice del Terzo Settore.
  • 28) In caso di estinzione della fondazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore o alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione prevista dalla legge, previa approvazione dell'Ufficio di cui all'art. 45 del d.lgs. n. 117 del 2017. La fondazione deve richiedere tale parere entro trenta giorni tramite lettera raccomandata A.R. o secondo le modalità del d.lgs. n. 82 del 2005. Se l'Ufficio non risponde entro tale termine, il parere si considera favorevole. Gli atti di devoluzione effettuati senza il parere o in contrasto con esso sono nulli.
  • 29) Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.
F.TO RICCARDO DUCOLI
F.TO FAUSTA ELISABETTA ZANI
F.TO ROBERTA DUCOLI
F.TO RAFFAELLA DUCOLI
F.TO PIERFRANCESCO GIGLIO
F.TO FABRIZIO COTTARELLI
F.TO ALESSANDRO SERIOLI NOTAIO